lunedì 27 giugno 2011

IL CONGEDO PARENTALE : D.Lgs. 151/2001

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IL CONGEDO PARENTALE: D.Lgs. 151/2001

Questo Decreto Legislativo innanzitutto prevede permessi retribuiti per tutte le visite mediche necessarie in periodo di maternità, impone di astenersi dal lavoro 5 mesi, a partire dal settimo o dall'ottavo mese di gravidanza (decide la mamma con il ginecologo a seconda delle situazioni), concede il congedo al papà in determinate situazioni (es. mamma con gravi problemi di salute, affidamento esclusivo del neonato, etc.), concede permessi in caso di malattia del neonato e nel caso di allattamento.
Nel caso di adozione o di affidamento valgono le stesse regole ma il congedo obbligatorio parte dal momento in cui il piccolo arriva in famiglia e dura 5 mesi per l'adozione e 3 per l'affidamento.
E se nascono due gemelli? Beh, raddoppia la durata dei congedi naturalmente.

Per ottenere la maternità obbligatoria , la lavoratrice presenterà la domanda presso gli uffici dell' Inps ottenendo un'indennità pari all' 80% dello stipendio dello stipendio fin dal primo giorno di congedo. Ci sono accordi che possono prevedere indiennità più alte ma dipende dal Contratto Collettivo di riferimento.

Dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria si può:

  • sfruttare il congedo facoltativo: subito (riprendendo a lavorare dopo 11 mesi) o successivamente ( un po' per volta entro i primi 8 anni di vita del piccolo)
  • prolungare l'astensione fino ai 3 anni del bambino in caso di grave handicap oppure sfruttare un permesso giornaliero di 2 ore retribuite. Dopo i 3 anni si ha comunque diritto a 3 giorni di permesso al mese.
Per i 6 mesi di congedo facoltativo, la richiesta va fatta all' Inps con apposito modello (AST.FAC. SR23)  - si può scaricare dal sito http://www.inps.it/ - dando sempre un preavviso al datore di 15 giorni prima della scadenza del rientro al lavoro.
L'indennità che spetta in questo caso corrisponde al 30% dello stipendio.

Per le mamme che allattano, si può contare sulle 2 ore di permesso al giorno con retribuzione del 100%  (un'ora soltanto per i part-time), fino al compimento dell'anno del bambino.

Ancora, fino ai 3 anni del bambino, si ha diritto alle assenze per malattia del bambino: la retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni e poi non si avrà alcuna indennità. Dai 3 gli 8 anni, i genitori possono prendere solo 5 giorni di permesso l'anno, senza retribuzione.


Per ulteriori approfondimenti:

a cura di Dottor Lex
Edito da Buffetti

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